Fondazione Arturo e Marguerite Lang
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La Fondazione Arturo e Marguerite Lang
Meno di un anno dopo la sua morte, il 5 febbraio 1981, davanti all'avv. dott. Graziano Papa, il dott. Amilcare Berra e il dir. Notker Kessler, in esecuzione del testamento 16 aprile 1975, costituirono la Fondazione Arturo e Marguerite Lang.
Di seguito viene ripreso l'atto di costituzione e statuto della Fondazione Arturo e Marguerite Lang del 5 febbraio 1981 (con aggiornamento della terminologia)
Articolo 1
Denominazione e sede
Con denominazione "Fondazione Arturo e Marguerite Lang" è costituita una fondazione retta dagli articoli 80 e seguenti del Codice Civile Svizzero e dal presente statuto.
La fondazione ha sede a Lugano, Via Pretorio 14, presso la UBS SA.
Articolo 2
Scopo
La fondazione ha per scopo il versamento - attingendo ai redditi del patrimonio della fondazione - di somme destinate a cittadini ticinesi domiciliati nel cantone Ticino per iniziative che evidenziano valori ed aspirazioni d'indirizzo culturale ed artistico e - ed in prima linea - per borse di studio a studenti universitari e ad altri studenti privi di mezzi e incensurati. Le elargizioni saranno eseguite, se il consiglio di Fondazione lo ritenesse necessario, secondo le raccomandazione del Capo del Dipartimento dell'Istruzione e della Cultura del cantone Ticino.
Articolo 3
Patrimonio
Il patrimonio della fondazione è costituito dai beni della successione fu Arturo Lang, nato il 15 maggio 1899, cittadini di Sorengo, con ultimo domicilio a Sorengo, rispettivamente dal ricavo netto di beni della successione di Arturo Lang dopo il soddisfacimento degli obblighi e degli oneri della successione.
Il patrimonio sarà amministrato e investito con criteri di oculata prudenza, con l'obiettivo di conservarlo e di conseguire un adeguato reddito.
Il patrimonio della fondazione sarà depositato presso l'UBS SA di Lugano.
Articolo 4
Oneri
Tutti gli oneri sono estinti.
Articolo 5
Organizzazione
Gli organi della fondazione sono:
a) il consiglio di fondazione
b) l'ufficio di revisione
Articolo 6
Il consiglio di fondazione
Il consiglio di fondazione è composto da 5 membri, che saranno designati come segue:
a) il presidente sarà designato dalla Fondazione Culturale UBS, Zurigo e Basilea;
b) due membri verranno designati dall'UBS SA, Lugano
c) un membro verrà designato dalla direzione dell'UBS SA di Lugano fra le persone particolarmente qualificate della cultura ticinese, che diano affidamento per un giudizio obiettivo, nello spirito del fondatore, alieno da condizionamenti ideologici, preferibilmente fra le persone che hanno avuto rapporti di amicizia con il fondatore; cioè la prima volta; successivamente questo membro verrà designato per cooptazione.
d) un membro sarà designato dal Capo del Dipartimento dell'Istruzione e della Cultura del cantone Ticino.
Il consiglio di fondazione si costituisce da se.
In caso di mancanza di uno dei suoi membri, fuorché per quelli della Fondazione Culturale UBS, dell'UBS SA e del Dipartimento dell'Istruzione e della Cultura, il consiglio di fondazione si completa per cooptazione.
Il consiglio di fondazione nomina il vice-presidente e un segretario.
La fondazione è rappresentata dal presidente congiuntamente al vice-presidente o al segretario.
Articolo 7
Funzioni del consiglio di fondazione
Il consiglio di fondazione esercita la sua funzione secondo le norme di legge e del presente statuto. Gli compete il diritto di completare le disposizioni statutarie mediante l'emanazione di un regolamento interno.
Articolo 8
Ufficio di revisione
Il consiglio di fondazione designa un ufficio di revisione che potrà essere anche una persona giuridica.
L'ufficio di revisione controlla annualmente la gestione, accerta la tenuta regolare dei libri contabili, effettua le necessarie verifiche, controlla i bilanci e i conti d'esercizio della fondazione e accerta l'esistenza del patrimonio.
Articolo 9
Durata della fondazione
La fondazione avrà una durata illimitata.
Articolo 10
Modificazione dell'atto di fondazione: scioglimento della fondazione
La modificazione dell'atto di fondazione è possibile soltanto a norma degli articoli 85 e 86 CCS. In caso di scioglimento della fondazione, il patrimonio sarà devoluto allo Stato del cantone Ticino, per il perseguimento di scopi il più possibili affini a quelli dell'articolo 2 del presente atto di fondazione.
Un Regolamento interno disciplina nei dettagli le modalità di concessione dei contributi.
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